Sociologia Contemporanea (Rivista di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale) (ISSN 2421-5872). Criminologia Penitenziaria (Rivista di Diritto penitenziario e Politiche criminali) (ISSN 2704-9094).
venerdì 27 maggio 2022
Criteri del permesso di necessità
venerdì 20 maggio 2022
Licenziamento e Statuto dei lavoratori
martedì 10 maggio 2022
Trattamenti sanitari in carcere
Secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, «i trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta». Questa la motivazione rispetto al (vano) ricorso proposto in sede di legittimità da un detenuto al quale il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, alla luce della sua condizione di salute.
Infatti, il Tribunale, dando atto che il soggetto aveva sia ripetutamente rifiutato la terapia antiretrovirale prescritta dai sanitari – benché avvisato dei relativi rischi –, sia ritardato le analisi cliniche indispensabili per monitorare il proprio stato di salute, non era stato posto nella condizione di valutare il differimento dell’esecuzione della pena in quanto il principio per l’applicazione di tale misura «si fonda su requisiti specifici, tra i quali la mancata risposta alle terapie».
Perciò, considerato che in tema di differimento della pena, facoltativo oppure obbligatorio, ex artt. 146 e 147 Codice penale, la norma permette o impone il benefico «soltanto con riferimento alle gravi condizioni di salute del soggetto», ne consegue che l’assenza di terapie e controlli impediscono di accertare se ricorre la condizione contemplata dalla norma stessa, vale a dire, come nel caso in esame, se la condizione di AIDS conclamata sia in una fase così avanzata tale da non rispondere più ai trattamenti disponibili ed alle terapie curative.
Situazione, quindi – come in premessa indicato e qui, in conclusione, è bene ri-sottolineare –, se da un lato i trattamenti sanitari nei confronti dei detenuti sono “incoercibili”, dall’altro se i medesimi sono «risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta» (sottolineatura aggiunta); non rilevando nemmeno la natura dei reati per i quali il soggetto espia la pena, in quanto principio giuridico non previsto dagli artt. 146 e 147 cod. pen. (Cass. I Sez. Pen. Sent. 17180/22).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 09E22 del 10/05/2022
mercoledì 27 aprile 2022
Sovraffollamento e misure alternative
martedì 19 aprile 2022
Condizioni della detenzione
lunedì 18 aprile 2022
Tra passato e distopie del presente
martedì 15 marzo 2022
La nascita dei governi
lunedì 7 febbraio 2022
Trattamenti inumani e degradanti
Il caso oggi proposto riguarda la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la quale ha condannato l’Italia a risarcire un detenuto per avergli arrecato «un pregiudizio morale certo a causa del suo mantenimento in detenzione senza un programma di cure adeguato al suo stato di salute». Il ricorso alla Corte ha riguardato il mantenimento in regime carcerario ordinario del reo nonostante i giudici ne avessero disposto il ricovero in una REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza).
Brevemente, dal fascicolo sanitario del carcere risultava che il ricorrente «continuava a soffrire di un disturbo di personalità e di un disturbo bipolare, e che il suo stato di salute mentale era instabile e caratterizzato da idee di grandezza e di persecuzione al limite del delirio». Inoltre, lo psichiatra del penitenziario «sottolineò che il ricorrente non era affatto consapevole che era malato e doveva farsi curare, e che, per quanto riguarda la terapia farmacologica prescritta, era soggetto a periodi di alternanza tra l’accettazione e il rifiuto». Tuttavia, nonostante il Magistrato di sorveglianza decideva per «l’applicazione immediata della detenzione in REMS per un anno, ritenendo che tale misura fosse l’unica adeguata tenuto conto della pericolosità sociale del ricorrente», tutte le strutture contattate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria risposero negativamente per «indisponibilità di posti», con la conseguenza che l’ordinanza che disponeva il ricovero in REMS non fu mai eseguita.
Ebbene, la Corte EDU, oltre a rammentare che lo «Stato è tenuto, nonostante i problemi logistici e finanziari, ad organizzare il proprio sistema penitenziario in modo da assicurare ai detenuti il rispetto della loro dignità umana», ha ribadito che l’eventuale «ritardo nell’ottenimento di un posto non può durare all’infinito ed è accettabile soltanto se debitamente giustificato». Pertanto, siccome «spetta ai governi organizzare il proprio sistema penitenziario in modo da garantire il rispetto della dignità dei detenuti, indipendentemente da qualsiasi difficoltà economica o logistica», la suddetta “indisponibilità di posti” non può considerarsi «come una giustificazione valida per il ritardo nell’esecuzione della misura». Perciò, in assenza di altre giustificazioni, la Corte ha concluso che le autorità italiane hanno violato la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, disponendo che «lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva», le seguenti somme: 36.400 euro, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale; 10.000 euro, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese (Corte EDU, Sentenza del 24 gennaio 2022 - Ricorso n. 11791/20).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 06E22 del 07/02/2022
sabato 5 febbraio 2022
Detenzione domiciliare speciale
Il Magistrato di sorveglianza ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario), per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
Ebbene, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe le citate disposizioni nella parte in cui non è previsto per la detenzione domiciliare speciale l’applicazione provvisoria consentita dall’art. 47-ter, comma 1-quater, ordin. penit. per la detenzione domiciliare ordinaria, così che, in tal modo, sarebbe irragionevolmente preclusa la concessione urgente di una misura di tutela della prole di tenera età e verrebbero lesi i principi di umanità della pena, essenzialità della cura genitoriale e preminenza dell’interesse del minore.
Invero, il Magistrato di sorveglianza riferisce di dover provvedere sull’istanza di ammissione urgente alla detenzione domiciliare speciale avanzata da un condannato con pena residua superiore ai quattro anni di reclusione, padre di una figlia minore di anni dieci, all’accudimento della quale la madre sarebbe impossibilitata per ragioni di salute. Da qui discenderebbe la rilevanza delle questioni, poiché la denunciata lacuna normativa – non colmabile per via interpretativa – impedirebbe all’organo monocratico di esaminare la richiesta del genitore e di apprezzarne la conformità all’interesse della bambina.
Tanto premesso, concludono i giudici delle leggi, l’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della Legge n. 354 del 1975 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 31 Cost., nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima normativa (Corte Cost., Sent. 30/22, decisione del 11/01/2022, deposito del 03/02/2022).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 05E22 del 05/02/2022
martedì 1 febbraio 2022
La videosorveglianza
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 04A22 del 01/02/2022
domenica 30 gennaio 2022
Crimini esplosivi
Attraverso le riprese di Radio Radicale è possibile vedere la presentazione del libro dal titolo “Crimini esplosivi”, autore Danilo Coppe, geominerario esplosivista e consulente forense. Il testo tratta tematiche spesso taciute al grande pubblico, vuoi per motivi assunti come di opportunità, vuoi per altro cui forse è meglio rimandare alla lettura del libro per farsene un’idea più appropriata, nel quale si ricostruiscono ad oggi tutta una serie di eventi criminali in cui è stato utilizzato dell’esplosivo, mettendo in risalto anche quelli che possono essere definiti punti di debolezza del nostro sistema investigativo e dunque per offrire una corretta interpretazione a questioni irrisolte.
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 03A22 del 30/01/2022
sabato 29 gennaio 2022
Giornata della Memoria
Il 27 gennaio 2022, per la Giornata della Memoria, l’Archivio di Stato di Roma ha organizzato uno speciale evento dedicato a Lia Levi, giornalista, sceneggiatrice e autrice di libri, con i quali ha vinto numerosi premi letterari. Per l’occasione è stato presentato al pubblico l’archivio della scrittrice, donato nel 2008 e ora interamente ordinato, descritto e inventariato. La documentazione, resa così accessibile al pubblico per la prima volta, è chiara espressione della sua attività letteraria e del suo impegno come testimone della Shoah. Evento ripreso e pubblicato da Radio Radicale, qui di seguito visibile.
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 02A22 del 29/01/2022
venerdì 28 gennaio 2022
Le misure di sicurezza
Il Giudice per le indagini preliminari sollevava questioni di legittimità costituzionale relativamente alle norme concernenti il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e l’istituzione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Invero, il giudice aveva disposto per un soggetto l’applicazione della misura di sicurezza presso una REMS, in quanto affetto da infermità psichica e socialmente pericoloso, anche in correlazione al sistematico abuso di alcolici. Sicché, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aveva comunicato un elenco di strutture, precisando però che, essendo la loro gestione affidata al Servizio Sanitario Regionale, la responsabilità della presa in carico della persona coinvolta competeva alla Regione. E nel decorso dei dieci mesi di attesa, la persona in esame si era anche sottratta a tutte le terapie e agli obblighi inerenti la misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta in via provvisoria in attesa della disponibilità di un posto in una REMS.
Ebbene, per il giudice rimettente, tale complesso di norme violerebbero in primo luogo gli artt. 27 e 110 della Costituzione, «nella parte in cui, attribuendo l’esecuzione del ricovero provvisorio presso una REMS alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministro della Giustizia in relazione all’esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria»; in secondo luogo violerebbero gli artt. 2, 3, 25, 32 e 110 Cost., «nella parte in cui consentono l’adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia».
Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate poiché, viceversa, deriverebbe la «caducazione del sistema delle REMS, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi OPG, con la conseguenza di un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti», ma ammonendo il legislatore affinché proceda ad una complessiva riforma di sistema, che assicuri «un’adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza; la realizzazione e il buon funzionamento, sull’intero territorio nazionale, di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati alle necessità di cura e a quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettività; forme di idoneo coinvolgimento del ministro della Giustizia nell’attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale degli autori di reato, nonché nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario» (Corte cost. Sent. 22/22, decisione del 16/12/2021, deposito del 27/01/2022).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 04E22 del 28/01/2022
giovedì 27 gennaio 2022
Collaborazione con la giustizia
I detenuti che ritengono di non collaborare con la giustizia possono essere distinguibili in due fattispecie: il silente “per sua scelta”, ovvero chi “oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole”, ed il silente “suo malgrado”, vale a dire chi “soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può”. Ebbene, su questo presupposto, la Consulta ha escluso che tale differenziazione determini una lesione del principio di uguaglianza nei casi in cui il detenuto in espiazione pena avanzi richiesta di permesso-premio. Infatti, proprio sul presupposto che il condannato per reati ostativi deve sottostare a regole dimostrative più o meno rigorose a seconda delle ragioni per cui non ha collaborato con la giustizia, ecco che tali regole sono necessariamente più rigorose per chi sceglie di non collaborare pur potendolo fare, rispetto a quando, viceversa, la collaborazione risulti impossibile in quanto i fatti criminosi sono già stati integramente accertati; oppure inesigibile a causa della limitata partecipazione ai fatti in esame, con la conseguente inutilità della collaborazione ai fini di giustizia.
Tuttavia, la Corte, nel dichiarare non fondate le censure sollevate dal Magistrato di sorveglianza, ha osservato che il carattere volontario della scelta di non collaborare costituisce – secondo esperienza consolidata – un oggettivo sintomo di allarme tale da esigere un regime rafforzato di verifica, esteso all’acquisizione anche di elementi idonei ad escludere il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata da parte del soggetto interessato, senza i quali la decisione sulla propria istanza finalizzata alla concessione del permesso premio si arresta già sulla soglia dell’ammissibilità.
Allorquando, viceversa, la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, ai fini del superamento del regime ostativo può essere verificata la sola mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
In conclusione, chiosano i giudici delle leggi, questo non significa «che le motivazioni e le convinzioni soggettive di tutti detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibilità), su cui il giudice rimettente ha appuntato larga parte della sua attenzione, siano irrilevanti», e che quindi «la loro valutazione potrà sempre avvenire, ed essere opportunamente valorizzata, nella fase dell’esame concernente la valutazione della “meritevolezza” del permesso premio richiesto» (Corte cost. Sent. 20/22, decisione del 30/11/2021, deposito del 25/01/2022).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 03E22 del 27/01/2022
martedì 25 gennaio 2022
Detenzione e corrispondenza
lunedì 24 gennaio 2022
Inaugurazione Anno Giudiziario
Ogni anno, in genere nel corso del mese di gennaio, presso la Corte Suprema di Cassazione e presso ogni Distretto di Corte di Appello, si celebra la inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Evento che costituisce un momento di dibattito pubblico circa la situazione dell’Amministrazione della giustizia a cui partecipano le categorie dei soggetti interessati, rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e cittadini. In sintesi, le cerimonie inaugurali sono occasione di prolusioni dei massimi esponenti dell’ordine giudiziario circa lo stato dell’Amministrazione della giustizia nel territorio di competenza. Ebbene, di seguito il collegamento streaming dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022 del Distretto di Corte di Appello di Perugia, tenutasi sabato 22 Gennaio 2022 ore 10:30
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 01A22 del 24/01/2022
lunedì 10 gennaio 2022
Diritto e Criminologia
Con il presente contributo si sottolineano alcuni straordinari eventi, sia dal punto di vista del diritto e della criminologia clinica, qui intesa nella sua accezione più ampia, sia da quello costituzionale e della esecuzione penale. Ebbene, attraverso questo → collegamento ← è possibile vedere la presentazione del nuovo Centro di ricerca “Diritto penitenziario e Costituzione - European Penological Center”, durante la quale il Prof. Francesco Viganò, giudice della Consulta, ha tenuto una lectio magistralis sulla evoluzione dell’esecuzione penale. Il Centro, con sede presso l’Università Roma Tre e presso Ventotene-Santo Stefano, intende promuovere la ricerca e la formazione in una dimensione internazionale sui temi connessi alla esecuzione penale.
Inoltre, si segnala la “Conference on Applications of Artificial Intelligence in Forensics”, presso Sapienza Università di Roma, → evento ← che affronterà il tema dell’uso dell’intelligenza artificiale e delle sue rivoluzionarie applicazioni in ambito forense.
Infine, si ricorda che è aperta la → procedura ← di presentazione delle domande di ammissione alla IX edizione del Master di II Livello in “Diritto penitenziario e Costituzione” – realizzato in convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, il DAP (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) e il DGMC (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) –, che ha l’obiettivo di fornire una elevata preparazione nell’ambito degli studi penitenziari, con particolare attenzione ai profili costituzionalistici che interessano l’esecuzione penale.
Ed a proposito di esecuzione pena, è stata presentata al Ministro della Giustizia la Relazione della Commissione per l’innovazione del → sistema penitenziario ←, presieduta dal Prof. Marco Ruotolo, Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre.
Come si legge nella scheda riassuntiva: «I lavori della Commissione sono stati orientati alla predisposizione di soluzioni concrete per l’innovazione del sistema penitenziario, per migliorare la qualità della vita delle persone recluse e di coloro che operano all’interno degli istituti penitenziari. Le proposte prevedono la revisione di molte disposizioni del regolamento penitenziario (…) e la rimozione di alcuni “ostacoli” presenti nella normativa primaria che incidono su uno svolgimento della quotidianità penitenziaria che possa dirsi conforme ai principi costituzionali e agli standard internazionali. Per come formulate, le modifiche alle previsioni regolamentari potrebbero essere realizzate a prescindere dalle pur indicate revisioni della normativa primaria».
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 01E22 del 10/01/2022